{"id":137,"date":"2012-11-24T17:21:49","date_gmt":"2012-11-24T16:21:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.valpolicella2000.it\/a\/?p=137"},"modified":"2012-11-24T17:42:38","modified_gmt":"2012-11-24T16:42:38","slug":"tar-veneto-respinge-ricorso-delle-cementirossi-su-marezzane","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/?p=137","title":{"rendered":"Tar Veneto respinge ricorso delle Cementi Rossi per scavare a Marezzane"},"content":{"rendered":"<h3>LA TERRA E LA NATURA RINGRAZIANO:<\/h3>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto RESPINGE il ricorso dell&#8217;Industria Cementi Giovanni Rossi Spa contro il diniego sella Soprintendenza dei beni archeologici e paesaggistici per VR RO VI sull&#8217;escavazione a Marezzane.<\/h4>\n<h4>di seguito la\u00a0sentenza,\u00a0sottolineati i punti salienti:<\/h4>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/DocumentiGA\/Venezia\/Sezione%202\/2012\/201200315\/Provvedimenti\/stemma.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto\u00a0(Sezione Seconda)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ha pronunciato la presente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">sul ricorso numero di registro generale 315 del 2012, proposto da:<br \/>\nIndustria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sertorio, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">contro<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo, Vicenza, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Regione Veneto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">per l&#8217;annullamento<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 16\/12\/2011 prot. n. 34696 ad oggetto: &#8220;Marano di Valpolicella (VR) progetto di coltivazione mineraria Cantiere di Marezzane e rinnovo concessione mineraria &lt;Monte Noroni&gt;. parere vincolante ai sensi dell&#8217;art. 146 comma 5 del d.lgs. 22\/1\/2004, n. 42 e s.m.i. recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. rif. prot. n. 4920391 del 24\/10\/2011. ditta: Industria cementi Giovanni Rossi s.p.a.&#8221;. con il favore delle spese di giudizio e degli onorari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo, Vicenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viste le memorie difensive;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori Zambelli per la parte ricorrente e Botta per le Amm.ni statali.;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">FATTO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ricorrente Industria Cementi Rossi S.p.a. \u00e8 concessionaria della Miniera n. 277 \u201cMonte Noroni\u201d, giusta concessione di cui al Decreto Ministeriale del 28.2.1994.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #800080;\">La concessione ha ottenuto con Decreto del Distretto Minerario di Padova n. 28\/99 il rinnovo per 25 anni, sino alla data del 28.4.2025: in tale occasione \u00e8 stata disposta la riduzione dell\u2019area in concessione, da 590 ettari a 406 ettari.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base a quanto stabilito nel Decreto di rinnovo della concessione, cos\u00ec come risultante a seguito della Conferenza di Servizi del 21.9.1999 a tal fine convocata, la coltivazione della miniera sarebbe stata articolata in quattro fasi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">prima fase: cantieri Santoccio, Ziviana, Gazzo, Monte Cornal e pianoro ad Ovest, cantiere Giarole-Salto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">seconda fase: cantiere Barbiaghe;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">terza fase: cantiere Giarole-Salto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #800080;\">quarta fase: cantiere Marezzane.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le suddette fasi sono state ricondotte nell\u2019ambito di tre lotti, di cui il primo comprendente la prima e seconda fase, il secondo la terza fase ed infine il terzo lotto riferito alla quarta fase.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riguardo al terzo lotto era stata peraltro anticipata la necessit\u00e0 di subordinare la coltivazione mineraria alla presentazione ed approvazione di uno specifico progetto esecutivo (cos\u00ec testualmente nella scheda allegata al parere reso dalla Regione Veneto in data 24.11.2011, che richiama quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #800080;\">L\u2019intervento di cui \u00e8 causa riguarda l\u2019apertura di un cantiere per l\u2019estrazione mineraria di marna da cemento, denominato \u201cMarezzane\u201d ed \u00e8 localizzato in Provincia di Verona, nel Comune di Marano di Valpolicella.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #800080;\">Ottenuto dalla Regione il parere favorevole relativamente alla VIA (n. 295\/2010), il progetto di escavazione \u00e8 stato trasmesso alla competente Soprintendenza per l\u2019espressione del parere di compatibilit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 146 D.lgs. n. 42\/2004.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Preceduto dalla comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-bis L. n. 241\/90, in esito alla quale la societ\u00e0 ricorrente ha provveduto ad esporre le proprie osservazioni, interveniva tuttavia, in data 16 novembre 2011, <span style=\"color: #800080;\">il parere negativo espresso dal Ministero per i Beni e le Attivit\u00e0 Culturali, Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Atteso<span style=\"color: #800080;\"> il carattere vincolante del parere sfavorevole<\/span> cos\u00ec espresso e quindi l\u2019immediata lesivit\u00e0 dello stesso, la societ\u00e0 istante ha quindi proposto il gravame in oggetto, lamentando sotto diversi ed articolati profili il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, la violazione dell\u2019art. 146 del D.lgs. n. 42\/2004, l\u2019eccesso di potere per disparit\u00e0 di trattamento, illogicit\u00e0 ed irrazionalit\u00e0, omessa valutazione di carattere tecnico in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 1995, travisamento dei fatti, contraddittoriet\u00e0 con precedenti manifestazioni di volont\u00e0 dell\u2019Ente preposto alla tutela del vincolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #800080;\">Tutta l\u2019impostazione difensiva che sorregge la richiesta di annullamento del parere sfavorevole\u00a0all&#8217;attuazione\u00a0del progetto di escavazione del Cantiere Marezzane, \u00e8 rivolta a dimostrare l\u2019illegittimit\u00e0 ed insufficienza delle motivazioni addotte a sostegno del diniego<\/span> opposto da parte dell\u2019amministrazione preposta alla tutela del vincolo gravante sulle aree interessate dalla miniera, <span style=\"color: #800080;\">in primo luogo evidenziando l\u2019insufficienza dell\u2019istruttoria compiuta<\/span>, nonostante sia stata dichiarata l\u2019effettuazione di sopralluoghi, non essendo stata data compiuta risposta alle articolate osservazioni formulate dalla ricorrente in sede di risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, <span style=\"color: #800080;\">ma soprattutto in considerazione della mancata effettuazione della necessaria valutazione comparativa tra l\u2019interesse alla tutela del paesaggio e l\u2019interesse allo sfruttamento economico del giacimento di cava.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 in modo particolare tenuto conto della rilevanza nell\u2019ambito della sequenza procedimentale del parere espresso dalla Soprintendenza, idoneo a condizionare l\u2019esito della richiesta di avvio delle operazioni di escavazione, parere che nella fattispecie non ha effettuato alcuna comparazione, limitandosi a richiamare, in termini aprioristici, la preminenza dell\u2019interesse alla tutela paesaggistica, senza neppure considerare la possibilit\u00e0 di individuare le necessarie prescrizioni da imporre alla richiedente al fine di rendere compatibile l\u2019intervento con il vincolo di tutela.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per altro verso, parte istante evidenzia la carenza ed insufficienza dell\u2019istruttoria compiuta dalla Soprintendenza, la quale non ha tenuto conto della presenza nelle aree circostanti di altre attivit\u00e0 di cava, di per s\u00e9 meno pregevoli quanto a materiali rispetto a quelle oggetto del progetto di escavazione mineraria, nonch\u00e9 del fatto che l\u2019intera operazione relativa alla miniera \u201cMonte Noroni\u201d \u00e8 gi\u00e0 stata eseguita per pi\u00f9 della met\u00e0 della sua estensione e che la durata della concessione mineraria risulta definita sino al 2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il che testimonia come non sia stata data adeguata rilevanza allo stato di sfruttamento del territorio, che comunque prevede il progressivo recupero e riattamento dello stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detta carenza risulta maggiormente evidente, soprattutto sotto il profilo motivazionale, per la mancata corrispondenza delle valutazioni operate dalla Soprintendenza ai criteri guida dettati dal D.P.C.M. 12.12.1995, i quali, se correttamente utilizzati, avrebbero permesso di operare una valutazione adeguata circa il livello di pregio del paesaggio interessato dall\u2019attivit\u00e0 di escavazione mineraria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, sotto altro profilo, il parere impugnato non ha dato alcuna contezza circa le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalle valutazioni espresse dalla Regione, quale ente procedente, n\u00e9 del contrasto con la posizione favorevole manifestata in sede di Conferenza di Servizi, nell\u2019ambito della quale era stato espresso il parere favorevole al rinnovo della concessione mineraria sino al 2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #800080;\">Si \u00e8 costituito in giudizio il Ministero intimato, la cui difesa ha svolto le proprie controdeduzioni, evidenziando la correttezza ed esaustivit\u00e0 del parere, sottolineando come per quanto riguarda il terzo lotto, comprendente lo sfruttamento del cantiere Marezzane, in conferenza di Servizi fossero state gi\u00e0 anticipate talune criticit\u00e0,<\/span> tanto da richiedere a tale specifico riguardo la preventiva presentazione da parte della ricorrente e la successiva approvazione da parte delle autorit\u00e0 competenti di una documentazione maggiormente dettagliata di livello esecutivo, che evidenziasse i profili di rilievo architettonico e storico artistico dell\u2019ambito, tenendo conto della situazione attuale del territorio ed in prospettiva dell\u2019assetto finale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto al merito delle considerazioni espresse nel parere della Soprintendenza, la difesa erariale ha ribadito l\u2019esaustivit\u00e0 delle stesse, essendo stata operata la giusta comparazione fra gli interessi contrapposti, dando risposta alle osservazioni formulate dalla societ\u00e0 richiedente, concludendo, dopo attenta istruttoria, in termini sfavorevoli alla richiesta di escavazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Precisate le rispettive conclusioni da parte dei rispettivi procuratori, all\u2019udienza del 7 novembre 2012 il ricorso \u00e8 stato trattenuto in decisione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">DIRITTO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come gi\u00e0 anticipato nell\u2019esposizione in fatto, la controversia sottoposta all\u2019esame del Collegio investe il parere sfavorevole espresso, nell\u2019ambito di propria competenza ai sensi dell\u2019art. 146, comma 5 D.lgs. n. 42\/2004, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo, con riguardo al giudizio di compatibilit\u00e0 paesaggistica del progetto di coltivazione mineraria Cantiere Marezzane.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il progetto si inserisce nell\u2019ambito di un intervento di escavazione mineraria articolato in diverse fasi, come sopra descritte, che giunge ora all\u2019ultima fase, compresa nell\u2019ambito del terzo lotto interventi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va in primo luogo dato atto &#8211; cos\u00ec come evidenziato dalla difesa erariale e confermato dalla stessa documentazione in atti, nella specie dal parere di compatibilit\u00e0 espresso dalla Regione nell\u2019ottobre del 2011 e prima ancora <span style=\"color: #800080;\">dai verbali della Conferenza di Servizi tenutasi nel 1998\/1999 con riferimento a tutto l\u2019intervento complessivamente considerato, quindi anche con riguardo alle altre fasi dello stesso &#8211; che proprio con riguardo allo sfruttamento della miniera di Marezzane, di particolare interesse per la ricorrente, fossero state espresse molteplici perplessit\u00e0, tanto da giustificare eventuali modifiche progettuali.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #800080;\">Il che ha portato non solo alla riduzione dell\u2019estensione della superficie sfruttabile (da 590 a 406 ettari), ma soprattutto \u00e8 stata posta una serie di condizioni proprio relativamente allo svolgimento di ogni attivit\u00e0 mineraria in localit\u00e0 Marezzane, subordinandola \u201c\u2026alla presentazione e approvazione da parte degli enti competenti di una documentazione maggiormente dettagliata di livello esecutivo e riferita anche agli elementi di interesse architettonico e storico artistico in grado di dar conto sia dell\u2019attuale situazione del territorio, sia quella relativa all\u2019assetto finale\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detti elementi consentono di escludere sin d\u2019ora la contestata contraddittoriet\u00e0 del comportamento della Soprintendenza, la quale gi\u00e0 in tale sede aveva evidenziato il carattere peculiare e meritevole di particolare attenzione, sotto il profilo della tutela dei vincoli esistenti sull\u2019area, dell\u2019intervento progettato dalla ricorrente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al contempo, proprio in considerazione della particolare rilevanza assegnata al ruolo della Soprintendenza nell\u2019ambito del procedimento de quo \u2013 tale da implicare l\u2019inibizione dei lavori, trattandosi di parere negativo vincolante per l\u2019amministrazione procedente \u2013 non pu\u00f2 essere negata la rilevanza e preminenza di tale valutazione, anche rispetto alle valutazioni operate dalla Regione, tenuto conto dell\u2019importanza dei diversi vincoli gravanti sull\u2019area interessata, cos\u00ec come ricordati dalla difesa del Ministero nelle premesse della propria memoria di costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esaminando quindi gli ulteriori profili di censura dedotti in ricorso, va in primo luogo valutato il denunciato difetto di motivazione, soprattutto con riguardo alla mancanza di ogni valutazione comparativa degli interessi facenti capo alla richiedente, tenuto conto dell\u2019affidamento nella stessa consolidatosi dall\u2019avvenuta realizzazione di gran parte delle opere di sfruttamento minerario, destinato a protrarsi per altri 15 anni, dopo che lo sfruttamento \u00e8 stato comunque effettuato da 35 anni, con utilizzazione del 54% del materiale estraibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In modo particolare con i primi motivi di ricorso parte istante &#8211; invocando a sostegno delle proprie tesi alcune pronunce giurisprudenziali nelle quali era stato operato un confronto fra gli interessi alla tutela ambientale e paesaggistica e quelli di altra natura, eminentemente economica, ma anche orientati alla tutela di altri e diversi, ma non meno rilevanti interessi di carattere pubblico (trattavasi della realizzazione di impianti di produzione di energia eolica) &#8211; rileva come la Soprintendenza non abbia in alcun modo operato la necessaria comparazione fra i vari interessi coinvolti nella realizzazione del progetto presentato, essendosi limitata a privilegiare, aprioristicamente, la necessit\u00e0 di tutelare il profilo ambientale, paesaggistico e storico-artistico dell\u2019ambito considerato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo, infatti, la Soprintendenza, pur a fronte delle sollecitazioni proposte dall\u2019interessata in sede di osservazioni (ove \u00e8 stata sottolineata la rilevanza economica dell\u2019intervento, anche in ragione del fatto che trattasi di un progetto che viene a completare l\u2019attivit\u00e0 di sfruttamento minerario di un ambito pi\u00f9 vasto, gi\u00e0 ampiamente utilizzato e per il quale erano comunque previste opere di mitigazione e ricomposizione), ha disatteso tali profili, ribadendo come detti aspetti esulassero dall\u2019ambito della propria valutazione, investendo altri interessi recessivi rispetto a quello della tutela paesaggistico-ambientale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Orbene, il Collegio non ignora gli orientamenti ricordati da parte ricorrente, tuttavia non si ritiene che detti precedenti possano essere invocati nel caso di specie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tali occasioni, infatti, la comparazione \u00e8 stata fatta non solo con riguardo alla presenza di interessi di carattere economico, necessariamente connessi alla realizzazione degli impianti di sfruttamento dell\u2019energia eolica, ma soprattutto con riguardo alla comparazione tra gli interessi di natura ambientale e di tutela del paesaggio con quelli, di altrettanto valore generale, della ricerca e sfruttamento di energie alternative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, non \u00e8 necessario spendere molte parole per evidenziare come gli interessi posti a confronto in tale occasione fossero di natura diversa e certamente riconducibili, al pari della tutela paesaggistico-ambientale, ad interessi di carattere sovra individuale, quali sono quelli della individuazione e sfruttamento di nuove risorse energetiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si trattava, quindi, nelle ipotesi invocate dalla difesa ricorrente a sostegno delle proprie tesi, di una comparazione effettuata tra opposti interessi, quello pubblico e generale alla tutela del paesaggio e quello privato, quale \u00e8 quello di specie, facente capo alla ricorrente e mirante alla prosecuzione di un\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale che aveva individuato proprio nello sfruttamento di una determinata area mineraria la ragione essenziale delle risorse investite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certamente anche in tali sedi saranno stati presi in considerazione tali profili, di carattere eminentemente economico, ma \u00e8 altrettanto evidente che la ritenuta prevalenza, in tali casi, dell\u2019interesse alla realizzazione degli impianti di produzione dell\u2019energia eolica su quello di tutela del paesaggio, fosse sostenuto da ben pi\u00f9 pregnanti considerazioni, investenti molteplici e coesistenti profili di pubblico interesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 non \u00e8 ravvisabile nel caso di specie, atteso che \u2013 lo si ripete \u2013 trattasi di comparare il vincolo di tutela, alla cui cura \u00e8 preposta la Soprintendenza e che assurge a dignit\u00e0 costituzionale (art. 9 Cost.), con quello, pur comunque rilevante, ma non equiparabile, al completamento dell\u2019attivit\u00e0 estrattiva in tutti gli ambiti ex ante considerati dal soggetto proponente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stesso tempo e per le medesime ragioni, non pu\u00f2 essere assunto quale elemento di rilevanza e preminenza la circostanza per cui risulta gi\u00e0 ampiamente sfruttato l\u2019ambito complessivamente interessato dagli interventi ed il tempo che ancora resta per l\u2019esaurimento della concessione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non pu\u00f2 infatti essere pretermesso l\u2019interesse alla tutela di una porzione dell\u2019ambito dotata di particolari elementi di interesse (come evidenziati dalla Soprintendenza nella propria relazione), dal solo fatto che oramai la restante parte dell\u2019ambito \u00e8 stata sfruttata e compromessa, sebbene con interventi di ricomposizione e mitigazione, in quanto certamente questa non pu\u00f2 rappresentare una ragione valida e sufficiente per ignorare il pregio dell\u2019area interessata e la necessit\u00e0 di assicurare che la stessa non venga pregiudicata, solo per il fatto che ormai altri interventi sono stati portati a termine nelle aree vicine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come ricordato in precedenza, proprio l\u2019ambito qui considerato (Marezzane) ha sempre assunto una particolare valenza e rilevanza, sotto il profilo della tutela, nell\u2019ambito del procedimento di autorizzazione allo sfruttamento minerario, tanto da giustificare la necessit\u00e0 di predisporre una progettazione esecutiva di maggior dettaglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lungi, pertanto, da voler entrare nel merito delle valutazioni espresse al riguardo dalla Soprintendenza, che gode in materia, soprattutto a seguito della nuova formulazione dell\u2019art. 146, di poteri di valutazione tecnico discrezionale, peraltro non censurabili, a pena di inammissibilit\u00e0, da parte ricorrente, il giudizio espresso al riguardo dall\u2019organo del Ministero appare immune dai vizi denunciati sotto tale profilo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altrettanto infondate appaiono le ulteriori censure circa il difetto di istruttoria, la mancata ponderazione dello stato di fatto in rapporto all\u2019applicazione dei criteri di cui al D.P.C.M. 12.12.1995 ed alla mancata risposta alle argomentazioni dedotte dalla ricorrente in sede di osservazioni conseguenti alla comunicazione dei motivi ostativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esaminando, infatti, sia le anticipazioni dei motivi ostativi al rilascio di un parere favorevole che le conclusioni poi rese in sede di redazione del parere definitivo, non \u00e8 possibile rilevare la carenza denunciata da parte istante, avendo la Soprintendenza provveduto ad esaminare ogni profilo dell\u2019intervento in rapporto all\u2019area da preservare, cos\u00ec come alla stessa deputato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #800080;\">Appare senza alcun dubbio come la Soprintendenza abbia acquisito una visione completa ed esaustiva della situazione dell\u2019ambito tutelato e soprattutto delle ripercussioni che la realizzazione del progetto relativo al Cantiere Marezzane avrebbe avuto sullo stesso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #800080;\">A tale riguardo \u00e8 stato infatti evidenziato come gli interventi previsti, implicanti escavazione, splateamento, la creazione di una nuova e consistente viabilit\u00e0, percepibile da pi\u00f9 coni visuali, avrebbero determinato una compromissione di un contesto paesaggistico ed ambientale di altissimo pregio, comportando, se attuati, una irreversibile trasformazione dell\u2019ambito collinare e pedemontano.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Evidenziando come la prosecuzione degli interventi avrebbe dato luogo a diffuse opere di sbancamento e di modifica altimetrica, incidendo cos\u00ec in misura rilevante\u00a0sull&#8217;andamento\u00a0collinare, non recuperabile neppure attraverso gli interventi di risistemazione previsti, la Soprintendenza ha quindi concluso, in termini non censurabili per illogicit\u00e0 o contraddittoriet\u00e0 o ancor pi\u00f9 per travisamento dei fatti o disparit\u00e0 di trattamento, per l\u2019insostenibilit\u00e0 di un intervento ulteriore a completamento ed esaurimento di quanto gi\u00e0 realizzato negli altri cantieri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vale la pena di riportare al riguardo un passo delle considerazioni svolte dalla Soprintendenza in occasione della nota del 6.12.2011, di comunicazione ex art. 10-bis, proprio al fine di ribadire l\u2019attenzione con la quale la stessa, sulla base della conoscenza dello stato dei luoghi e del loro pregio, ha espresso le proprie conclusioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sottolinea infatti la Soprintendenza (pag. 5\/7) che \u201cL\u2019ambito di intervento mostra un alto livello di vulnerabilit\u00e0 e fragilit\u00e0, cio\u00e8 condizioni di facile alterazioni e distruzione di caratteri connotativi a causa della sua attuale integrit\u00e0; ci\u00f2 si evince chiaramente ed inequivocabilmente dai fotoinserimenti contenuti nel progetto, realizzati dai molteplici ed accessibili punti di intervisibilit\u00e0, sia ravvicinati che a distanza, idonei a valutare realisticamente gli impianti prodotti, e che rappresentano adeguatamente le modifiche permanenti e negative all\u2019assetto percettivo che verranno a prodursi, consentendo di valutare appieno gli impatti negativi che l\u2019intervento produrr\u00e0 nel contesto ancora integro sotto il profilo morfologico, paesaggistico e naturalistico, attraverso la sottrazione di una cos\u00ec consistente zona collinare, che attualmente si inserisce nella sequenza dei rilievi e vallette che caratterizzano la zona vasta nella quale Marezzane \u00e8 situata\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale breve estratto delle osservazioni formulate in ambito procedimentale dalla Soprintendenza consentono di confutare la denunciata carenza di istruttoria, atteso che, come confermato dagli ulteriori dati di rilevazione e indagine contenuti negli atti richiamati (acquisiti proprio a seguito di richieste di chiarimenti ed integrazioni rivolte alla ricorrente nel corso del procedimento), risulta evidente come, al di l\u00e0 della denunciata assenza di prova dell\u2019avvenuta effettuazione di sopralluoghi (circostanza peraltro contestata dalla resistente), sia comunque riscontrabile l\u2019oggettiva conoscenza da parte dell\u2019organo consultivo della reale situazione dei luoghi e delle implicazioni che l\u2019esecuzione del progetto avrebbe avuto sugli stessi in rapporto al vincolo di tutela da salvaguardare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto alla previsione di interventi di ricomposizione e recupero ambientale, \u00e8 dato rilevare come la Soprintendenza abbia operato una specifica ponderazione al riguardo, confrontando quanto gi\u00e0 effettuato per altri cantieri, concludendo nel senso che una analoga rimodellazione e ricomposizione ambientale non sarebbe risultata sufficiente a giustificare un intervento estrattivo di considerevole portata, il quale avrebbe in ogni caso dato luogo ad una modifica morfologica non recuperabile e quindi non accettabile del sito (abbassamento di oltre 70 metri della sommit\u00e0 collinare).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per altro verso, va sottolineato, a confutazione della dedotta contraddittoriet\u00e0, come sia stato espressamente disatteso, in quanto non condivisibile, il parere favorevole al rilascio dell\u2019autorizzazione paesaggistica formulato dalla Regione Veneto (v. punto 3, pag. 6\/7 della nota ex art. 10-bis e punto C) Ad.3 pg.10, del provvedimento impugnato, pag. 3\/4).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda poi la rilevanza attribuita alla presenza di siti archeologici o agli effetti che gli interventi programmati potrebbero avere su altri siti di interesse (v. \u201cgiasara\u201d), se ancora una volta tali riferimenti sono la prova dell\u2019avvenuta istruttoria e conoscenza di tutto il contesto, anche esterno al perimetro di intervento, va sottolineato come la Soprintendenza abbia ribadito che tali aspetti sono stati richiamati nella nota precedentemente inviata alla ricorrente unicamente al fine di descrivere ed inquadrare l\u2019ambito territoriale, senza che gli stessi abbiano avuto una diretta influenza sulle conclusioni finali cui la stessa \u00e8 giunta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In termini pi\u00f9 generali, con riferimento alla mancata osservanza dei criteri di indagine dettati dal D.P.C.M. 12.12.1995, non appare condivisibile la censura dedotta al riguardo, proprio in considerazione dei contenuti delle risposte fornite dalla Soprintendenza alle osservazioni formulate dalla ricorrente e trasfuse nella motivazione del provvedimento impugnato.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #800080;\">Pur dando quindi atto della complessit\u00e0 ed esaustivit\u00e0 della relazione (prof. Campeol) da presentata dalla ricorrente al fine di evidenziare i vari profili di indagine, secondo lo schema indicato nel D.P.C.M., non \u00e8 dato rilevare nel parere formulato dalla Soprintendenza alcuna carenza o omissione dei diversi profili da considerare.<\/span><\/h4>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #800080;\">In conclusione, per tutte le considerazioni si qui espresse, non ravvisandosi i molteplici profili di illegittimit\u00e0 denunciati, il ricorso deve essere respinto.<\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate\u00a0nell&#8217;ammontare\u00a0indicato in dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">P.Q.M.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite a favore dell\u2019amministrazione resistente, le quali sono liquidate nella somma complessiva di \u20ac 1.500,00 (millecinquecento\/00).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Amedeo Urbano, Presidente<\/p>\n<p>Alessandra Farina, Consigliere, Estensore<\/p>\n<p>Giovanni Ricchiuto, Referendario<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;ESTENSORE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 IL PRESIDENTE<br \/>\nIl 23\/11\/2012DEPOSITATA IN SEGRETERIA<\/p>\n<p>IL SEGRETARIO<\/p>\n<p>(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA TERRA E LA NATURA RINGRAZIANO: Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto RESPINGE il ricorso dell&#8217;Industria Cementi Giovanni Rossi Spa contro il diniego sella Soprintendenza dei beni archeologici e paesaggistici per VR RO VI sull&#8217;escavazione a Marezzane. di seguito la\u00a0sentenza,\u00a0sottolineati i punti salienti: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale &hellip; <\/p>\n<p><a class=\"more-link btn\" href=\"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/?p=137\">Continua a leggere<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-137","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-documenti","item-wrap"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/137","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=137"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/137\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":139,"href":"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/137\/revisions\/139"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=137"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=137"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maranovalpolicella.it\/valpolicella2000\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=137"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}